REGOLAMENTO ORGANICO Edizione 2014
Atti Ufficiali n. 7 luglio 2014
Reg.
Organico - Art. 77 - Tessera atleta
1. La tessera atleta è rilasciata dalla
Federazione, tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta
richiesta al fine di svolgere attività agonistica.
2. La richiesta della tessera atleta deve essere sottoscritta dal
richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è
minorenne.
3. La tessera atleta può essere rilasciata solo a chi abbia compiuto
l’ottavo anno di età, previo deposito presso l'affiliato del
certificato di idoneità sanitaria rilasciato a norma delle vigenti
disposizioni di legge in materia sanitaria.
4. Il possesso della tessera atleta vincola all'affiliato che l’ha
rilasciata:
a) l’atleta maggiorenne e quello minorenne appartenente al settore
under 10, fino al 31 dicembre dell’anno in corso;
b) l’atleta minorenne appartenente ai settori under 12, under 14,
under 16 ed under 18 fino al massimo di quattro anni consecutivi o,
comunque, fino al raggiungimento della maggiore età.
5. In presenza dei requisiti, il rilascio della tessera (o la
richiesta di emissione agli organi federali con il pagamento della
relativa quota) deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta
del socio; in difetto, si applicano le disposizioni relative allo
scioglimento del vincolo su domanda, con dispensa dal versamento
dell’indennità di svincolo, se dovuta.
6. La richiesta può essere presentata solo dal 1° gennaio; se
presentata prima, ha comunque effetto da tale data.
Reg. Organico - Art. 78 - Tessera atleta non agonista
1. La tessera atleta non agonista è rilasciata dalla F.I.T., tramite
l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta al fine di
svolgere attività non agonistica.
2. La richiesta di tesseramento non agonistico, per i giocatori
appartenenti ai settori giovanili, deve essere sottoscritta dal
richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è
minorenne.
3. La tessera atleta non agonista può essere rilasciata solo a chi
abbia compiuto l’ottavo anno di età, previo deposito presso
l'affiliato del certificato di idoneità alla
pratica sportiva non agonistica, rilasciato a norma delle
vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
4. Il possesso della tessera non agonista è
incompatibile con il possesso della tessera atleta, per lo
stesso settore di attività (tennis, beach tennis, paddle) e vincola
il tesserato all’affiliato che l’ha rilasciata fino al 31 dicembre
dell’anno in corso.
5. E’ fatto obbligo all’affiliato di tesserare
con questo tipo di tessera, fatti salvi i casi in cui
risultino già in possesso di tessera atleta,
tutti coloro che utilizzano, sia pure saltuariamente, i campi da
gioco, compresi i ragazzi delle scuole tennis.
Art. 79 - Validità delle tessere federali
1. La richiesta di rilascio della tessera può essere avanzata in
qualsiasi momento dell'anno.
2. La tessera è valida dalla data del rilascio da parte del Comitato
regionale e sino:
a) al 31 dicembre dello stesso anno per l'attività sportiva (tessera
atleta e tessera atleta non agonista);
b) al 31 marzo dell'anno successivo per ogni altra attività federale
(qualsiasi tipo di tessera).
3. Il tesserato atleta si impegna, tuttavia, a non svolgere attività
agonistica qualora sia scaduta la certificazione medica di idoneità.
4. Se nel corso dell'anno si interrompe, per qualsiasi motivo, il
vincolo giuridico-sportivo di un affiliato con la F.I.T., il
tesseramento dei soci e le tessere federali rilasciate continuano ad
avere valore sino al 31 dicembre.
5. La validità delle tessere federali è sospesa, con conseguente
impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione per il
tesserato, in caso di mancato pagamento nel termine della sanzione
pecuniaria irrogata e fino al momento dell’adempimento.
Reg.
Organico - Art. 81
- Partecipazione all’attività sportiva
1. Per partecipare all'attività sportiva l'interessato deve
possedere ed esibire la tessera atleta o la tessera atleta non
agonista all'Ufficiale di gara preposto.
2. Chi non è in grado di esibire la tessera
atleta, pur essendone in possesso:
a) non può essere ammesso a partecipare
a gare valevoli per i Campionati nazionali
individuali;
b) può essere ammesso a partecipare ad
un singolo torneo previa dichiarazione
scritta di possesso della tessera e versamento della tassa a fondo
perduto, annualmente stabilita dal Consiglio federale; in caso di
minore, tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'esercente la
potestà;
c) può essere ammesso a partecipare a
gare di Campionato a squadre previa
dichiarazione scritta da parte del capitano della squadra, con
versamento della tassa sub judice, annualmente stabilita dal
Consiglio federale.
3. Il giocatore straniero maggiorenne,
non tesserato F.I.T., può prendere parte a
tutte le competizioni che ne prevedono la partecipazione,
rilasciando dichiarazione liberatoria attestante il possesso della
tessera atleta o equivalente della propria Federazione e l'avvenuto
accertamento dell'idoneità per la pratica del tennis, e versando la
tassa prevista; per lo straniero minorenne, la stessa dichiarazione
liberatoria deve essere redatta dalla Federazione nazionale di
appartenenza o documentata da attestazione dell'accompagnatore
ufficiale.
4. Chi non è in grado di esibire la tessera
atleta non agonista non può essere ammesso a giocare.
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